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[1]Il grado di vice-presidente di tribunale e' soppresso.
[2]Il Governo ha facolta' di modificare con decreti Reali, da promulgarsi entro l'anno dalla pubblicazione della presente legge, le piante organiche dei tribunali, e di creare, altresi', nuovi posti di giudice di tribunale, e di aggiunto giudiziario in numero non superiore a sessantacinque, rispettivamente, per ciascun grado e nei limiti dei fondi disponibili ai termini dell'art. 9.
[3]Entro un anno dalla completa attuazione della presente legge, le piante organiche suddette dovranno essere approvate per legge.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
