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[1]All'articolo 37, primo comma, della legge sull'ordinamento giudiziario e' aggiunto il seguente capoverso:
[2]In mancanza del titolare, anche dove esista un vice pretore, supplira' un pretore di altro mandamento dello stesso distretto, da designarsi con decreto Reale. Tale provvedimento e' applicabile soltanto alle preture nelle quali siano state emesse meno di cento sentenze all'anno, secondo la media del quinquennio 1897-1901, tenuto conto altresi' delle condizioni di cui alle lettere A, B, C, D, dell'articolo 2 della legge 30 marzo 1890, n. 6702.
Testo in vigore dal 30 luglio 1904 al 16 dicembre 2009
