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[1]Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i Direttori dei Sindacati fascisti degli avvocati e procuratori procederanno ad una revisione straordinaria degli albi degli avvocati allo scopo di accertare negli iscritti posteriormente al 1° febbraio 1934-XII il possesso del requisito relativo al compimento del periodo di sei anni di esercizio della professione di procuratore, necessario per l'iscrizione nell'albo a termini dell'art. 27, n. 2, del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578.

[2]Le relative deliberazioni sono notificate al procuratore del Re a norma dell'art. 31, ma il termine per il ricorso da parte del pubblico ministero al Consiglio superiore forense e' di tre mesi dalla notificazione.

Testo in vigore dal 23 aprile 1940 al 4 maggio 1941

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1940-03-23;254~art12 · fonte del testo

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