La liquidazione della pensione ai funzionari ed impiegati che abbiano non meno di venti anni di servizio effettivamente prestato, dispensati ai sensi dei precedenti articoli, avverra' sulla base dello stipendio attuale che sara' considerato come percepito per la durata dell'ultimo triennio. La misura delle pensioni non potra' mai superare il massimo consentito dalle norme attualmente in vigore. A favore di quei funzionari che non avessero ancora raggiunto il minimo degli anni di servizio effettivo necessario per la liquidazione della pensione, sara' computato un aumento di non oltre cinque anni sul servizio predetto tanto agli effetti del compimento del periodo minimo necessario per conseguire il diritto al trattamento di riposo, quanto ai fini della misura dei relativi assegni.

Testo vigente dal 10 aprile 1933

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1933-04-03;255~art29 · fonte del testo

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