La Cassa nazionale del notariato, istituita con regio decreto- legge 9 novembre 1919, n. 2239, e compresa tra gli enti pubblici di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, esplica, nell'ambito della categoria dei notai, attivita' di previdenza, di mutua assistenza e di solidarieta' fra gli iscritti. La Cassa nazionale del notariato, con il fondo costituito dalle quote di onorario versate dai notai, provvede:

  • a)alla corresponsione, a favore del notaio che cessa dall'esercizio, del trattamento di quiescenza:
  • 1)ordinario: per raggiungimento del limite di eta'; per inabilita' assoluta e permanente a proseguire nell'esercizio delle funzioni; dopo trenta anni di esercizio; dopo venti anni di esercizio, quando sia stato raggiunto il sessantacinquesimo anno di eta';
  • 2)speciale: per inabilita' permanente ed assoluta per lesioni o infermita' causate dalla guerra; per infermita' o lesioni dipendenti da fatti inerenti all'esercizio della funzione;
  • b)alla corresponsione del trattamento di quiescenza reversibile o indiretto a favore del coniuge, dei figli minori del notaio deceduto in pensione o in esercizio, nonche' degli altri soggetti previsti dal testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • c)alla liquidazione dell'indennita' di cessazione a favore del notaio che cessa dall'esercizio, ovvero dei soggetti previsti dall'articolo 89 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • d)alla corresponsione a favore del notaio in esercizio di assegni integrativi degli onorari percepiti nell'anno, se inferiori ad un ammontare predeterminato;
  • e)al soddisfacimento di ogni altro onere espressamente imposto a suo carico da disposizioni di legge. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari