I fondi disponibili della Cassa nazionale del notariato possono essere impiegati:

  • a)in titoli di Stato o garantiti dallo Stato o in cartelle fondiarie;
  • b)in acquisto di beni immobili anche sotto forma di pacchetti azionari rappresentativi di essi;
  • c)in mutui su beni immobili, garantiti da prima ipoteca, per somma non eccedente il 60 per cento del valore degli immobili stessi;
  • d)in depositi fruttiferi presso istituti di credito di diritto pubblico o istituti di credito a carattere nazionale o casse di risparmio;
  • e)in altri modi proposti dal consiglio di amministrazione della Cassa nazionale del notariato ed autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Testo vigente dal 24 luglio 1991

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1991-06-27;220~art13 · fonte del testo

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