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Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per la iscrizione all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione:
- a)con effetto dal 1° gennaio 1925, gli insegnanti elementari ed i direttori didattici delle scuole amministrate direttamente dai Comuni;
- b)con effetto dal 1° gennaio 1928, il personale didattico degli asili infantili, obbligato, per l'art. 13 lettera A del regolamento approvato con decreto 15 febbraio 1928 del Ministero dell'istruzione, all'iscrizione all'Istituto magistrale di assistenza «Rosa Maltoni Mussolini»;
- c)con effetto dal 1° gennaio 1930, gli impiegati dei Comuni, Amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, assunti in servizio per la prima volta da tale data, che percepiscano, da uno o piu' enti insieme, una retribuzione annua uguale od inferiore a L. 800. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio Decreto 2 novembre 1933, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il minimo di stipendio fissato con la lettera c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli impiegati e' esteso ai sanitari ed e' elevato a L. 1199 per ambedue le categorie di inscritti, nominati per la prima volta dal 1° luglio 1933".
Testo in vigore dal 11 maggio 1934 al 16 dicembre 2010
