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Sono esenti dall'obbligo di cui all'art. 2 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, per la iscrizione all'Istituto nazionale a favore degli impiegati degli enti locali e loro superstiti non aventi diritto a pensione:

  • a)con effetto dal 1° gennaio 1925, gli insegnanti elementari ed i direttori didattici delle scuole amministrate direttamente dai Comuni;
  • b)con effetto dal 1° gennaio 1928, il personale didattico degli asili infantili, obbligato, per l'art. 13 lettera A del regolamento approvato con decreto 15 febbraio 1928 del Ministero dell'istruzione, all'iscrizione all'Istituto magistrale di assistenza «Rosa Maltoni Mussolini»;
  • c)con effetto dal 1° gennaio 1930, gli impiegati dei Comuni, Amministrazioni provinciali ed istituzioni pubbliche di beneficenza, assunti in servizio per la prima volta da tale data, che percepiscano, da uno o piu' enti insieme, una retribuzione annua uguale od inferiore a L. 800. 1
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

1

Il Regio Decreto 2 novembre 1933, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il minimo di stipendio fissato con la lettera c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli impiegati e' esteso ai sanitari ed e' elevato a L. 1199 per ambedue le categorie di inscritti, nominati per la prima volta dal 1° luglio 1933".

Testo in vigore dal 11 maggio 1934 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 11 maggio 1934

Confronto con la versione in vigore dal 14 giugno 1930 al 11 maggio 1934.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio Decreto 2 novembre 1933, n. 2418, convertito senza modificazioni dalla L. 7 giugno 1934, n. 1088, ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "Il minimo di stipendio fissato con la lettera c) dell'art. 2 della legge 2 giugno 1930, n. 733, per gli impiegati e' esteso ai sanitari ed e' elevato a L. 1199 per ambedue le categorie di inscritti, nominati per la prima volta dal 1° luglio 1933".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1930-06-02;733~art2 · fonte del testo

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