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[1]L'art. 10 del R. decreto-legge 23 luglio 1925, n. 1605, e' sostituito dal seguente:
[2]((«L'Istituto e' amministrato da un Consiglio composto:
- a)di un presidente nominato dal Ministro per l'interno;
- b)del direttore generale dell'Amministrazione civile del Ministero dell'interno;
- c)del direttore generale per i servizi della Finanza locale del Ministero delle finanze;
- d)del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego;
- e)di un rappresentante del Ministero dell'educazione nazionale;
- f)di un rappresentante della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;
- g)di tre rappresentanti del Partito Nazionale Fascista designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito, di cui almeno due tra le categorie di iscritti.
[3]I membri del Consiglio non designati per ragione del loro ufficio durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.
[4]Il Consiglio di amministrazione costituisce nel suo seno una Giunta esecutiva composta del presidente, del fiduciario nazionale dell'Associazione fascista del pubblico impiego, di due membri effettivi e di due supplenti, con l'incarico di preparare i lavori, di curare la esecuzione delle sue deliberazioni e di provvedere direttamente, nei casi di urgenza, salvo la ratifica del Consiglio stesso.
[5]La Giunta sceglie un vice presidente fra i suoi membri.
[6]In caso di votazione pari, sia del Consiglio che della, Giunta esecutiva, il voto del presidente ha la prevalenza.
[7]Venendo a mancare, per qualsiasi causa, uno o piu' componenti del Consiglio di amministrazione, questo dovra', nel piu' breve termine, provocarne la sostituzione»)).
Testo in vigore dal 28 gennaio 1938 al 16 dicembre 2010
