L'indennita' speciale di servizio prevista dall'art. 1 della legge 18 aprile 1940, n. 288, e successive modificazioni, puo' essere concessa, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro, a non piu' di otto capi di servizio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e a non piu' di un funzionario di grado 5° dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, nella misura equivalente alla differenza di trattamento economico, per stipendio ed indennita' di caroviveri, esistente fra il grado 5° e il grado 4° della gerarchia statale.

Testo vigente dal 20 maggio 1950

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1950-04-29;229~art4 · fonte del testo

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