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L'art. 3 del R. decreto-legge 31 marzo 1927, n. 638, e' sostituito dal seguente: «Fanno parte del Consiglio nazionale delle ricerche i Comitati nazionali che sono determinati con decreto del Capo del Governo, di concerto col Ministro per l'educazione nazionale, su proposta del Direttorio del Consiglio stesso. «Possono, nello stesso modo, essere istituite speciali Commissioni per lo studio di particolari argomenti scientifici interessanti l'economia generale del Paese».
Testo in vigore dal 15 giugno 1932 al 22 dicembre 2008
