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E' data facolta' al Consiglio nazionale delle ricerche di eseguire controlli di carattere tecnico-scientifico sui prodotti e preparati nazionali, per commissione di pubbliche Amministrazioni o di privati. Per l'esecuzione di tali controlli il Consiglio nazionale delle ricerche puo' valersi dei laboratori, stabilimenti e istituti scientifici dello Stato o di enti comunque sovvenzionati dallo Stato. Le prestazioni sono eseguite a pagamento. Le prestazioni fatte per conto dello Stato sono eseguite gratuitamente. I rapporti fra il Consiglio nazionale e le Amministrazioni o gli enti dai quali dipendono i laboratori, stabilimenti o istituti scientifici sono regolati da speciali accordi. Con decreto del Capo del Governo, su proposta del Direttorio del Consiglio nazionale, sono determinate le modalita' e gli effetti del controllo anzidetto. I controlli eseguiti, su richiesta di privati, dal Consiglio nazionale delle ricerche, a norma del presente articolo, non esonerano gli interessati dall'osservanza delle speciali disposizioni di legge e di regolamento per la vigilanza ed il controllo sulla produzione e sul commercio dei prodotti medicinali.

Testo in vigore dal 15 giugno 1932 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-26;598~art3 · fonte del testo

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