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Il Consiglio nazionale delle ricerche esprime il proprio avviso, tutte le volte che ne e' richiesto dalle Amministrazioni statali, o da altre Amministrazioni pubbliche, su questioni o affari di carattere tecnico e scientifico. Il voto del Consiglio nazionale e' obbligatorio:
- a)sovra tutte le proposte di regolamenti che per l'art. 1, n. 7, del R. decreto 14 novembre 1901, n. 466, sono soggette all'approvazione del Consiglio dei Ministri, quando la materia oggetto di detti regolamenti abbia carattere tecnico-scientifico;
- b)in tutti gli altri casi in cui sia richiesto per legge.
Testo in vigore dal 15 giugno 1932 al 22 dicembre 2008
