Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. Leggi il testo vigente →

[1]La presente legge entra in vigore il 1° luglio Con Regi decreti, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto col Ministro per le finanze, sara' provveduto all'attuazione della presente legge, al coordinamento e alla integrazione delle norme e delle tariffe riguardanti gli ufficiali giudiziari, i loro commessi, gli uscieri giudiziari e gli uscieri di conciliazione, con facolta' di apportare alle medesime quelle modificazioni che a tal fine fossero necessarie ed opportune, nonche' di pubblicare un testo unico.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 22 dicembre 1932 - Anno XI

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]Mussolini - De Francisci - Jung

[6]Visto, il Guardasigilli: De Francisci.

Testo in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art15 · fonte del testo

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