Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 dicembre 1951 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Provvedimento abrogato dalla l. 18 ottobre 1951, n. 1128.
Abrogato dal 1 dicembre 1951
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
3 versioni dal 1933
Confronto con la versione in vigore dal 5 gennaio 1933 al 1 dicembre 1951. 91 parole tolte, 9 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: E' vietato agli ufficiali giudiziari di avere recapito per le loro funzioni e di ricevere normalmente le parti richiedenti il loro ministero in locali diversi da quelli assegnati presso gli uffici giudiziari, ai quali sono addetti.
tolto: E' loro vietato altresi' di assumere incarichi che non rientrino nell'esercizio delle loro funzioni.
tolto: Gli ufficiali giudiziari debbono tenere il repertorio in ufficio e depositarlo presso il cancelliere al termine dell'anno.
tolto: Il deposito del repertorio presso il cancelliere deve essere fatto altresi' nel corso dell'anno, se per tramutamento o altro motivo l'ufficiale giudiziario lascia l'ufficio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 18 OTTOBRE 1951, N. 1128
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1932-12-22;1675~art12 · fonte del testo
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