L'articolo 133 dell'ordinamento degli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari, approvato con decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, modificato dall'articolo 14 della legge 11 giugno 1962, n. 546, e' sostituito dal seguente: Articolo 133. - "Per gli atti compiuti fuori dell'edificio ove l'ufficio giudiziario ha sede e' dovuta all'ufficiale giudiziario, a rimborso di ogni spesa, l'indennita' di trasferta. Tale indennita' spetta per il viaggio di andata e ritorno ed e' stabilita nella misura di lire ventisei per ogni chilometro. In ogni caso non sara' inferiore ad un minimo di lire centottantacinque. L'indennita' non e' dovuta per la notificazione eseguita per mezzo del servizio postale".

Testo vigente dal 16 dicembre 1971

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1971-11-29;1048~art3 · fonte del testo

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