Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1953
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1953 al 22 dicembre 2008. 200 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il testo dell'art. 4 della tariffa, allegato A alla legge di registro approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, modificato dal regio decreto-legge 9 maggio 1935, n. 606, e' sostituito dal seguente:
tolto: a) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti e retrocessione di crediti, lire 1,50 per cento;
tolto: b) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di crediti, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera b) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,50 per cento;
tolto: c) cessioni pro-soluto e pro-solvendo di annualita' o contributi governativi e di enti pubblici nonche' di crediti verso pubbliche amministrazioni, stipulate in relazione alle operazioni di cui alla lettera c) dell'art. 28 della presente tariffa, lire 0,25 per cento. Nota. - L'imposta si applica a norma degli articoli 26 e 52 della legge. Per l'applicabilita' delle minori aliquote di cui alle lettere b) e c) e' necessario che nell'atto di cessione siano specificatamente indicate le operazioni in relazione alle quali e' stipulato e che l'efficacia della cessione non sia estesa anche ad altre operazioni. Le dette aliquote si applicano all'intero ammontare dei crediti ceduti anche se superiore a quello delle operazioni cui la cessione si riferisce.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1953-04-04;261~art1 · fonte del testo
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