Art. 1
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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al primo comma dell'art. 94 della legge 25 giugno 1906, n. 265, e' sostituito il seguente:
[7]Le disposizioni degli articoli 1, 2, 5, 6, 12 e 93 della presente legge sono estese ai Comuni danneggiati dal terremoto della provincia di Messina, che saranno designati con decreto Reale.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Racconigi, addi' 19 luglio 1906.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Massimini. A. Majorana.
[12]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 26 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
