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[1]Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a decorrere dal 1° novembre 1928 a tutte le pensioni gia' liquidate alla data predetta ed a quelle da liquidarsi successivamente, computandosi eguale a cinque anni il periodo di assicurazione inferiore a tale durata.
[2]E' data facolta' al Governo del Re di emanare con decreto Reale su proposta del Ministro per l'economia nazionale, di concerto col Ministro per gli affari esteri, le norme necessarie per regolare la condizione degli assicurati obbligatori che espatriano per ragioni di lavoro.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 13 dicembre 1928 - Anno VII
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Mussolini - Martelli - Federzoni -
[7]Rocco - Mosconi.
[8]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1929 al 26 ottobre 1935
