Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1929 al 26 ottobre 1935. Leggi il testo vigente →

[1]Al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sotto sostituiti i seguenti:

[2]La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro e costituita da:

  • a)una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione;
  • b)una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.

[3]Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura di pensione, in conformita' alle lettere a) e b) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe piu' elevata di salario.

[4]I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.

[5]La pensione e' aumentata di un decimo per ogni figlio di eta' inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1929 al 26 ottobre 1935

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1928-12-13;2900~art1 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari