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[1]Al secondo comma dell'art. 8 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, sotto sostituiti i seguenti:
[2]La parte di pensione annua corrispondente ai contributi dell'assicurato e del datore di lavoro e costituita da:
- a)una quota base eguale a cinque volte il contributo annuo medio obbligatorio versato durante il periodo di assicurazione;
- b)una quota suppletiva eguale ai tre decimi dell'importo complessivo di tutti i contributi obbligatori versati.
[3]Se oltre ai contributi obbligatori siano stati versati contributi facoltativi, questi sono computati, agli effetti della determinazione della misura di pensione, in conformita' alle lettere a) e b) del capoverso precedente fino a concorrenza del contributo fissato dall'art. 4 per la classe piu' elevata di salario.
[4]I versamenti fatti in ciascun anno in eccedenza al contributo massimo suddetto danno luogo alla liquidazione di un complemento di pensione secondo le norme dell'assicurazione facoltativa.
[5]La pensione e' aumentata di un decimo per ogni figlio di eta' inferiore ai 18 anni a carico dell'assicurato.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1929 al 26 ottobre 1935
