L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione". Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente: "Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".

Testo vigente dal 4 marzo 1994

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urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146~art52 · fonte del testo

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