Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1909 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]L'articolo 7 della legge 5 luglio 1908, n. 400, colla quale furono approvati i ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle e delle tasse di fabbricazione, e' modificato come segue:
[7]«Gli aiutanti sono nominati in seguito ad esame di idoneita' fra i sottufficiali della guardia di finanza presenti al corpo, aventi non meno di 10 e non piu' di 20 anni di servizio.
[8]«Quando il reclutamento tra i sottufficiali detta guardia di finanza non dia modo di coprire intieramente i posti vacanti nel ruolo degli aiutanti, e' in facolta' del ministro di provvedere alla loro nomina, merce' pubblico concorso, con le norme che saranno stabilite per decreto Reale, udito il Consiglio di Stato»
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 27 giugno 1909.
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]LACAVA.
[13]Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.
Testo in vigore dal 3 luglio 1909 al 16 dicembre 2009
