Il testo dell'art. 6 della legge 14 aprile 1957, n. 277, e' sostituito dal seguente: "Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovrintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attivita' del Museo. Il Comitato e' convocato presso la sede locale del Museo, o altrove, ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e non sono valide se non sono presenti la meta' piu' uno dei componenti il Comitato. In caso di parita' prevale il voto del presidente".

Testo vigente dal 15 maggio 1959

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1959-04-18;255~artunico · fonte del testo

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