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L'art. 4 del regio decreto-legge 14 marzo 1929, n. 503, e' sostituito dal seguente: "Il provveditore al porto e' nominato con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro per la marina mercantile, sentito il Consiglio dei Ministri. Egli dura in carica quattro anni e puo' essere riconfermato. La misura delle competenze a lui spettanti sara' fissata dal Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del Consiglio di amministrazione del Provveditorato. Se e' nominato provveditore al porto un funzionario dello Stato, egli dovra' essere collocato fuori ruolo. Il Provveditorato deve, in tal caso, rimborsare allo Stato la spesa attinente al trattamento economico, al lordo delle ritenute, di cui fruisce il funzionario e deve inoltre versare all'Erario una quota non inferiore al dieci per cento della retribuzione, a titolo di contributo per il trattamento di quiescenza".

Testo in vigore dal 7 gennaio 1956 al 22 dicembre 2008

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