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A carico delle somme di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge 10 agosto 1950, n. 646, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri ai quali i Comuni, con popolazione non superiore a 5000 abitanti e ricadenti nei territori indicati all'art. 3 della stessa, devono far fronte a proprio carico per la costruzione di scuole materne ed elementari per le quali abbiano ottenuto i contributi di cui all'art. 1, lettera a), della legge 9 agosto 1954, n. 645. Analogamente, quando nei Comuni innanzi indicati si provveda alla costruzione di asili infantili col sistema dei cantieri di lavoro o cantieri scuola, la Cassa per il Mezzogiorno potra' assumere gli oneri che a norma di legge spettano all'ente gestore dei cantieri, facendo gravare la relativa spesa sulle somme indicate nel precedente comma. La Cassa per il Mezzogiorno e' autorizzata a provvedere direttamente alle progettazioni delle opere innanzi previste. La spesa che la Cassa puo' assumere ai fini del presente articolo sara' determinata annualmente dal Comitato dei ministri per il Mezzogiorno in coordinamento con le concessioni di contributi disposti a termini della citata legge 9 agosto 1954, n. 645.

Testo in vigore dal 29 marzo 1955 al 19 agosto 1959

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1955-03-19;105~art3 · fonte del testo

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