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Il Governo del Re, mediante Regi decreti da adottare ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e' autorizzato a porre in armonia, con la presente legge e con altre disposizioni presentemente vigenti, le norme di cui al regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato approvato con R. decreto 20 giugno 1929-VII, n. 1058.
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 9 maggio 2025
