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[1]All'art. 2 della legge 24 marzo 1932-X, n. 273, sono aggiunti i seguenti commi:
[2]«L'Istituto Poligrafico dello Stato puo' altresi' eccezionalmente intraprendere lavori o servizi per conto dello stesso Provveditorato generale dello Stato o di altre Amministrazioni dello Stato, oltre quelli istituzionalmente previsti, previa deliberazione favorevole del proprio Consiglio di amministrazione da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze. Tale decreto e' sottoposto alla registrazione preventiva della Corte dei conti.
[3]«Fermo restando le agevolazioni fiscali nei limiti previsti dal presente articolo, le eventuali particolari condizioni o modalita' cui debbono assoggettarsi gli stessi lavori o servizi saranno determinate con i decreti che approvano le singole convenzioni».
Testo in vigore dal 15 luglio 1940 al 9 maggio 2025
