Art. 1
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[1]Al n. 1 dell'art. 162 della legge comunale e provinciale (testo unico 4 maggio 1898 n. 164), e' sostituito il seguente:
[2]«Che siano deliberati dal Consiglio comunale col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri in carica al momento della votazione, con che tale maggioranza non risulti mai inferiore al terzo dei consiglieri assegnati al Comune».
[3]Al n. 2 si aggiunga all'attuale capoverso:
[4]«Quando pero' la seconda votazione non raggiungesse la maggioranza prescritta, verra' fissato un giorno per la deliberazione definitiva, facendone speciale menzione nell'ordine del giorno della seduta».
Testo in vigore dal 22 luglio 1905 al 16 dicembre 2009
