Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 17 ottobre 1940 al 16 dicembre 2009. 308 parole tolte, 20 parole aggiunte in 16 capoversi.
tolto: VITTORIO EMANUELE III
tolto: PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
tolto: RE D'ITALIA E DI ALBANIA
tolto: IMPERATORE D'ETIOPIA
tolto: Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
tolto: Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
tolto: Articolo unico.
tolto: L'art. 11 della legge 11 marzo 1926-IV, n. 416, sulle procedure da seguirsi negli accertamenti medico-legali delle ferite, lesioni ed infermita' dei personali dipendenti dalle Amministrazioni militari e dalle altre Amministrazioni dello Stato, e' sostituito dal seguente: «Alla diretta dipendenza del Ministero della guerra e' istituito un Collegio medico legale, composto da un generale medico del Regio esercito, presidente, e da cinque ufficiali medici superiori del Regio esercito, due della Regia marina, uno della Regia aeronautica, possibilmente liberi docenti, i quali potranno essere prescelti anche tra quelli delle categorie in congedo. Essi dovranno essere specializzati nei seguenti rami: medicina generale, chirurgia generale, oculistica, otorinolaringoiatria, traumatologia, neuropsichiatria, tisiologia, stomatoiatria. La nomina dei componenti il Collegio e' fatta per decreto Reale su proposta del Ministro per la guerra, di concerto con quello della Regia marina e con quello della Regia aeronautica.
tolto: Il presidente del Collegio medico legale potra' chiedere l'intervento, con parere consultivo e senza diritto a voto, di altro specialista di un ramo non compreso tra quelli indicati nel presente articolo.
tolto: Potra' essere concesso temporaneamente un aiuto o sostituto a qualcuno dei componenti il Collegio.
tolto: L'ufficio di segretario del Collegio sara' affidato ad un maggiore o tenente colonnello medico in servizio permanente del Regio esercito».
tolto: Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
tolto: Data a San Rossore, addi' 25 agosto 1940-XVIII
tolto: VITTORIO EMANUELE
tolto: MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL - RICCI
tolto: Visto, il Guardasigilli: GRANDIaggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-08-25;1394~art1 · fonte del testo
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