Il 3 per cento dei contributi devoluti in ciascun esercizio al fondo di integrazione e' destinato alla costituzione di una speciale riserva. 1 Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per i trasporti e per il tesoro, potra' essere temporaneamente sospeso l'accantonamento di cui al precedente comma, quando la riserva abbia raggiunto un'adeguata consistenza. I fondi disponibili della riserva di cui al presente articolo possono essere investiti con le stesse forme, modalita' e limiti previsti per gli investimenti dei fondi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 28 luglio 1961, n. 830

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1961

La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' ridotta dal 3 per cento all'1 per cento."

Testo vigente dal 14 settembre 1961

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 14 settembre 1961

Confronto con la versione in vigore dal 4 febbraio 1953 al 14 settembre 1961.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 28 luglio 1961, n. 830

    La L. 28 luglio 1961, n. 830 ha disposto (con l'art. 15, comma 6) che "A decorrere dal 1 gennaio 1961 la percentuale prevista dall'articolo 18, primo comma, della legge 28 dicembre 1952, n. 4435, e' ridotta dal 3 per cento all'1 per cento."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art18 · fonte del testo

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