Agli agenti che abbiano proseguito volontariamente, con o senza versamento di contributi, l'iscrizione al fondo di previdenza e che abbiano maturato i requisiti per ottenere la pensione nel periodo compreso fra il 1 gennaio 1951 ed il 31 gennaio 1952, la pensione stessa sara' liquidata o riliquidata in ragione di tanti quarantesimi della retribuzione goduta nell'anno 1951 dagli agenti in servizio presso l'azienda di comune provenienza ed aventi la stessa qualifica e anzianita' di grado che gli agenti iscritti volontari avevano al momento della cessazione della iscrizione obbligatoria.

Testo vigente dal 4 febbraio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-28;4435~art12 · fonte del testo

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