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[1]I marescialli ordinari che saranno nominati a scelta in applicazione della presente legge, saranno intercalati in ragione di uno ogni due fra i pari grado promossi con riserva di anzianita' con decreto Ministeriale 7 febbraio 1934, n. 14, fino al completamento dei posti disponibili.

[2]Ad essi sara', attribuita, nel nuovo grado, l'anzianita' assoluta che loro sarebbe spettata se le promozioni a scelta avessero avuto luogo insieme con quelle ad anzianita'.

[3]La decorrenza degli assegni, pero', sara' quella derivante dalla data del decreto di promozione.

Testo in vigore dal 17 luglio 1934 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1934-06-21;1093~art28 · fonte del testo

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