Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il primo periodo dell'art. 43 e' modificato come segue: «L'avanzamento a maggiore del genio navale, del Corpo delle armi navali e del Corpo sanitario della R. Marina avviene in seguito ad esame di concorso; quello a maggiore commissario e delle capitanerie di porto a scelta comparativa, tenendo conto degli elementi di giudizio stabiliti dal regolamento. E' fatta eccezione per i capitani commissari che non sostennero gli esami di concorso per l'avanzamento da tenente a capitano: per questi ufficiali l'avanzamento a maggiore avra' luogo per concorso per esame».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art7 · fonte del testo

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