Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

L'ultimo comma dell'art. 81 e' abrogato e sostituito dai seguenti: «Gli ufficiali in congedo esclusi una prima volta dall'avanzamento o per i quali la competente Commissione d'avanzamento sospese di giudicare in attesa di ulteriore prova, non possono essere nuovamente sottoposti a scrutinio se non hanno rispettivamente compiuto un periodo di richiamo di almeno tre mesi o di almeno un mese successivamente alla dichiarazione d'inidoneita' o alla deliberazione sospensiva. Gli ufficiali che siano stati esclusi definitivamente dall'avanzamento senza che siano stati richiamati in servizio fra la prima e la seconda esclusione, potranno essere sottoposti a nuovo scrutinio dalla Commissione di avanzamento soltanto quando, dopo la esclusione definitiva, siano stati richiamati in servizio temporaneo per un periodo di almeno tre mesi».

Testo in vigore dal 14 giugno 1932 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1932-05-30;593~art17 · fonte del testo

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