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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]E' stabilito nella misura del 10 per cento l'abbuono da concedersi a termini del testo unico delle leggi sugli spiriti approvato con R. decreto 3 dicembre 1905, n. 651, allo spirito di prima distillazione ottenuto dall'uva secca nelle fabbriche fornite di misuratore meccanico, per cali, dispersioni ed altre passivita'.
[7]La presente legge entrera' in vigore il giorno susseguente a quello della sua pubblicazione.
[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[9]Data a Roma, addi' 16 aprile 1908.
[10]VITTORIO EMANUELE.
[11]Lacava.
[12]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo in vigore dal 17 aprile 1908 al 16 dicembre 2009
