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La prima parte dell'ultimo comma dell'art. 24 della legge 11 marzo 1926, n. 396, sull'ordinamento del Regio esercito, e' modificata come segue: « Il capo del Centro chimico militare deve avere grado di generale di divisione o di brigata ».
Testo in vigore dal 9 febbraio 1934 al 16 dicembre 2009
