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Le tabelle organiche di cui al precedente art. 3 andranno in vigore entro 8 mesi dalla promulgazione della presente legge e contemporaneamente s'intenderanno sciolti gli attuali corpi contabile e di commissariato. Il nuovo organico degli ufficiali commissari, per quanto riguarda le promozioni da capitano a maggiore, sara' pero' attuato gradatamente, entro tre anni dalla stessa data, secondo norme emanate dal Ministero per decreto Reale.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
