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[1]Gli ufficiali contabili, i quali al momento in cui andranno in vigore le tabelle organiche stabilite dalla presente legge, per eccedenza numerica o per altra causa, non si trovassero a farne parte, costituiranno un ruolo transitorio, supplementare a quelli di sussistenza e di amministrazione, dei quali concorreranno ad appianare le vacanze secondo modalita' che dal prefato Ministero saranno stabilite.
[2]Intanto continueranno ad essere adibiti alla tenuta dei conti presso i corpi di fanteria insieme cogli ufficiali d'arma e ad altri servizi contabili, fatta eccezione dei capitani, i quali potranno chiedere l'aspettativa speciale.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Racconigi, addi' 17 luglio 1910.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Spingardi - Tedesco.
[7]Visto, Il guardasigilli: Fani.
Testo in vigore dal 5 agosto 1910 al 16 dicembre 2009
