Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]All'art. 2 del testo unico delle disposizioni sulla costituzione della Societa' cooperativa «Unione Militare» in ente autonomo, approvato con R. decreto 22 gennaio 1928, n. 166, sono aggiunti i seguenti commi:

[2]«Potra' tuttavia il Ministro per la guerra autorizzare il credito e la mutualita' anche ai non inscritti, purche' appartenenti alle forze armate dello Stato.

[3]«Le ritenute mensili da operarsi sui loro assegni, a sconto debito per prestiti, saranno effettuate dalle Amministrazioni dalle quali essi dipendono».

Testo in vigore dal 28 aprile 1930 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1930-03-17;420~art1 · fonte del testo

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