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[1]In casi eccezionali puo' essere conferito in via straordinaria il grado di sergente, secondo capo, capo di 3ª o di 2ª o di 1ª classe nelle varie categorie e senza tener conto del grado rivestito, dell'anzianita' posseduta e della categoria di provenienza, ai sottufficiali ed ai militari del C.R.E.M. provenienti dal personale di leva o da quello volontario, che siano giudicati idonei a tale conferimento per elevati titoli di studio conseguiti prima o dopo il congedo, o per comprovata speciale competenza acquisita, durante il congedo, nell'esercizio di particolari attivita'.
[2]All'atto del conferimento dei gradi suindicati i sottufficiali e militari di cui al precedente comma possono, in relazione alle esigenze organiche e della mobilitazione, essere trasferiti dalla categoria di appartenenza ad altra categoria, nella quale, nel caso di richiamo alle armi, possano mettere a profitto del servizio la loro capacita' professionale od i titoli di studio acquisiti.
Testo in vigore dal 23 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
