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[1]I militari del C.R.E.M. provenienti dal personale di leva, compresi quelli prosciolti dalla ferma volontaria e ripristinati nel personale di leva, non possono conseguire avanzamento durante il congedo, salvo le eccezioni previste dal presente articolo ed il disposto del successivo art. 2.
[2]In caso di richiamo alle armi i sottocapi possono conseguire una sola promozione, dopo aver prestato almeno un anno di effettivo servizio da richiamati e sempre che siano gia' stati promossi tutti sottocapi con ferma volontaria, della stessa categoria e specialita', aventi uguale o maggiore anzianita' di grado, fatta astrazione di coloro che per qualsiasi motivo siano stati esclusi o comunque sospesi dall'avanzamento. I comuni, invece, possono ottenere una sola promozione indipendentemente dall'anzianita' di classifica.
[3]I militari del C.R.E.M. di cui al 1° comma, non in servizio, possono ottenere l'avanzamento di un solo grado, qualora abbiano prestato servizio da richiamati o in qualita' di istruttori o sottoistruttori nella pre-postmarinara per almeno due anni se sottocapi ed un anno se comuni. I sottocapi non possono comunque conseguire la promozione prima di cinque anni dalla data del congedamento.
Testo in vigore dal 23 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
