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[1]VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e por volonta' della Nazione
[2]RE D'ITALIA
[3]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[4]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[5]Articolo unico.
[6]Al testo unico delle leggi sull'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra, approvato con R. decreto n. 525 del 14 luglio 1898 e modificato con leggi n. 285 del 7 luglio 1901, n. 303 del 21 luglio 1902, n. 216 del 2 giugno 1904, n. 300 del 3 luglio 1904 e n. 347 del 9 luglio 1905, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a)nell'articolo 14: ad «un ufficiale generale addetto (maggiore generale)» sostituire: «due ufficiali generali addetti (maggiori generali)»;
- b)nella tabella n. 1 degli ufficiali dello stato maggiore generale; ad «88 maggiori generali» sostituire: «89 maggiori generali»; a «141 totale» sostituire: «142 totale».
[7]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[8]Data a Racconigi, addi' 12 luglio 1906.
[9]VITTORIO EMANUELE.
[10]Giolitti. Vigano'.
[11]Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Testo in vigore dal 21 luglio 1906 al 16 dicembre 2009
