Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Provvedimento abrogato dal d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
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2 versioni dal 1947
Confronto con la versione in vigore dal 30 giugno 1947 al 22 dicembre 2008. 246 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Il quarto comma dell'art. 285 del testo unico predetto e' abrogato e sostituito dal seguente: "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi di importo superiore a lire 20.000.000, quando all'esecuzione dei lavori si provveda con asta pubblica o licitazione privata, ovvero di importo superiore a lire 10 milioni, quando alla esecuzione dei lavori si provveda a trattativa privata o in economia, devono riportare il parere favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici". L'ultimo capoverso dello stesso articolo e' abrogato e sostituito dal seguente: "I progetti di massima ed esecutivi di opere pubbliche dei comuni, delle provincie e dei consorzi devono riportare il parere favorevole dell'ingegnere capo del Genio civile:
tolto: a) se il loro importo superi le lire 400.000, quando si tratti di comuni con popolazione non superiore al 100.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva non superiore ai 100.000 abitanti;
tolto: b) se il loro importo superi le lire 1.000.000, quando si tratti di comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o che, pur non avendo popolazione superiore ai 100.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore a 100.000 abitanti;
tolto: c) se il loro importo superi le lire 2.000.000, quando si tratti di provincie, di comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti o di consorzi di comuni con popolazione complessiva superiore ai 500.000 abitanti".aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1947-06-09;530~art16 · fonte del testo
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