Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1949 al 20 novembre 1974. Leggi il testo vigente →
Nelle localita' di cui all'art. 1, il divieto stabilito dall'art. 97 del testo unico suddetto e' limitato ai giorni in cui hanno luogo comizi elettorali.
Testo in vigore dal 8 agosto 1949 al 20 novembre 1974
