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Nell'esercizio delle attribuzioni demandatele dall'articolo 98 del testo unico di pubblica sicurezza la Commissione provinciale puo' determinare, per le localita' di cui all'art. 1 distanze diverse da quelle fissate in linea generale per i Comuni di provincia, e puo' altresi' stabilire che, in caso di effettive esigenze turistiche, i limiti di distanza siano fissati soltanto con riferimento agli ospedali, alle chiese ed agli altri luoghi destinati al culto.
Testo in vigore dal 8 agosto 1949 al 20 novembre 1974
