Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 agosto 1949 al 20 novembre 1974. Leggi il testo vigente →
Nelle localita' riconosciute stazioni di cura, di soggiorno e di turismo, il numero degli esercizi di vendita o di consumo di bevande alcooliche puo' superare i rapporti stabiliti dall'art. 95 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza. Le licenze e le speciali autorizzazioni in soprannumero rispetto a tali rapporti non potranno essere rilasciate dalle autorita' competenti ai sensi degli articoli 86 e 89 del suddetto testo unico se non in caso di effettive esigenze turistiche, previo parere favorevole dell'Amministrazione comunale e dell'Ente provinciale del turismo.
Testo in vigore dal 8 agosto 1949 al 20 novembre 1974
