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[1]I posti di ufficiali tecnici, di cui nella tabella anzidetta, saranno assegnati agli attuali impiegati straordinari ed avventizi degli uffici minerari e geologici. Quelli della 1ª e 2ª classe, saranno conferiti agl'impiegati straordinari, tenendo conto, per la loro classificazione, in primo luogo dell'assegno di cui sono rispettivamente provvisti e poi della loro anzianita' di servizio; quelli della 3ª classe agli impiegati avventizi, tenendo conto, per la classificazione, esclusivamente della anzianita' di servizio prestato negli uffici minerari e geologici.

[2]Dei tre posti di usciere, due saranno assegnati agli attuali inservienti dell'ufficio geologico.

Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1907-06-30;433~art5 · fonte del testo

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