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[1]I posti di ufficiali tecnici, di cui nella tabella anzidetta, saranno assegnati agli attuali impiegati straordinari ed avventizi degli uffici minerari e geologici. Quelli della 1ª e 2ª classe, saranno conferiti agl'impiegati straordinari, tenendo conto, per la loro classificazione, in primo luogo dell'assegno di cui sono rispettivamente provvisti e poi della loro anzianita' di servizio; quelli della 3ª classe agli impiegati avventizi, tenendo conto, per la classificazione, esclusivamente della anzianita' di servizio prestato negli uffici minerari e geologici.
[2]Dei tre posti di usciere, due saranno assegnati agli attuali inservienti dell'ufficio geologico.
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
