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[1]Lo stanziamento del capitolo 102 dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura, industria e commercio, e' ridotto di annue L. 14,000 e quello del capitolo 106 di annue L. 7720, e per l'esercizio in corso rispettivamente della meta' di queste somme.
[2]La denominazione del menzionato capitolo 102 e' cosi' modificata: «Spese per i lavori straordinari di copia negli uffici minerari».
Testo in vigore dal 13 luglio 1907 al 16 dicembre 2009
