Il paragrafo 17-bis del regolamento per le indennita' eventuali dell'Esercito, approvato con regio decreto 19 aprile 1907, n. 201, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "L'indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e ai marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico, appartenenti o destinati a truppe comandate in distaccamento eventuale. La medesima indennita' di marcia e' dovuta per i primi trenta giorni, esclusi quelli di viaggio, agli ufficiali e marescialli, nonche' ai sergenti maggiori e sergenti con persone a carico quando dai rispettivi distaccamenti ritornino temporaneamente col proprio reparto alla sede del Corpo a prendere parte alle manovre o altre simili esercitazioni".

Testo vigente dal 28 gennaio 1953

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1952-12-22;4413~art1 · fonte del testo

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