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[1]Art. 5. - L'opera di colonizzazione affidata all'Ente ai sensi del precedente art. 1 si svolge:
- a)nella regione dell'Uoghera', che a tal fine viene cosi delimitata: a nord dalle regioni piu' elevate delle pendici occidentali e meridionali del Semien, ad est dal confine con la regione del Belesa', ad ovest dalle pendici occidentali del vallone di Bera', a sud dalla piana di Cressoie' (Vice Residenza di Amba Gheorghis).
[2]In tale regione l'Ente ha diritto di prelazione nella concessione delle terre che risulteranno disponibili ai fini della colonizzazione, nell'uso dei pascoli e nello sfruttamento delle risorse naturali;
- b)in altre regioni dell'Africa Orientale Italiana ove potranno essere date in concessione all'Ente terre da colonizzare. In queste regioni l'Ente non ha il diritto di prelazione stabilito per la regione dell'Uoghera'.
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 4 dicembre 1939-XVIII
[5]VITTORIO EMANUELE
[6]Mussolini - Teruzzi - Muti - Di Revel
[7]Visto, il Guardasigilli: Grandi
Testo in vigore dal 2 febbraio 1940 al 16 dicembre 2009
