Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1939
Confronto con la versione in vigore dal 12 giugno 1939 al 16 dicembre 2009. 414 parole tolte, 20 parole aggiunte in 10 capoversi.
tolto: Gli articoli 1, 2 e 4 del R. decreto-legge 30 novembre 1933-XII, n. 2435, sono cosi' modificati:
tolto: «Art. 1. - I rapporti fra i titolari di concessioni speciali di coltura del tabacco per le manifatture di Stato e per esportazione ed i coltivatori sono regolati da contratti di durata uguale a quella delle licenze di coltivazione, la efficacia dei quali rimane subordinata, ai sensi dell'art. 2, al nulla osta dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per quanto riflette la persona del coltivatore.
tolto: «I contratti sono depositati con la domanda di concessione speciale di cui agli articoli 85 e 104 del regolamento per la coltivazione indigena del tabacco, approvato con R. decreto 12 ottobre 1924, n. 1590, e successive modificazioni».
tolto: «Art. 2. - L'Amministrazione dei monopoli di Stato ha facolta' di comunicare al concessionario ed al coltivatore, prima che si inizino le operazioni di trapiantamento, quali tra coloro che sono stati designati per condurre la coltivazione, non soddisfino, a suo giudizio insindacabile, ai requisiti della buona condotta morale e politica e della necessaria capacita' tecnica.
tolto: «Eguale facolta' spetta all'Amministrazione, anche durante il corso dei contratti, al termine di ogni campagna, quando i coltivatori, a suo giudizio insindacabile, non abbiano tenuto buona condotta morale e politica o non abbiano dato prova di possedere la necessaria capacita' tecnica».
tolto: «Art. 4. - La risoluzione delle controversie che possono sorgere tra coltivatori e concessionari in merito alla valutazione dei tabacchi consegnati allo stato sciolto nei magazzini generali delle concessioni speciali e delle concessioni per esportazione e' deferita a Commissioni arbitrali, istituite presso le Direzioni compartimentali delle coltivazioni dei tabacchi e composte da un funzionario tecnico dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, che le presiede, e da due esperti, designati dalle Confederazioni nazionali fasciste ed associazioni professionali fasciste di categoria, nelle quali sono inquadrate le parti a cui la controversia si riferisce.
tolto: «I membri, titolari e supplenti, sono nominati con decreto del Ministro per le finanze; il direttore generale dei monopoli di Stato nomina il segretario della Commissione e la persona che, occorrendo, ne faccia le veci.
tolto: «La Commissione decide come arbitro amichevole compositore.
tolto: «Le domande di rivocazione o di nullita' delle decisioni della Commissione arbitrale si propongono nel termine di quindici giorni. «La domanda di rivocazione e' proposta alla Commissione medesima che ha pronunziato la decisione.
tolto: «La domanda di nullita' e' proposta avanti l'autorita' giudiziaria competente per valore e per territorio. Quando sia dichiarata la nullita' della decisione della Commissione arbitrale, il giudizio sulla valutazione del tabacco e' rimesso alla Commissione medesima».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1939-05-22;765~art1 · fonte del testo
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